Pensare il Diritto

a cura dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani

venerdì

17

Luglio 2020

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La Corte Costituzionale sul disconoscimento di paternità nei casi di PMA eterologa

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Dal sito istituzionale della Consulta, pubblichiamo la sentenza con cui lo scorso mese di giugno è stata dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità della norma del codice civile sul disconoscimento di paternità per i casi in cui il soggetto che aveva in precedenza prestato il proprio consenso alla fecondazione eterologa della consorte abbia in seguito un ripensamento. Come spiega la Corte, nella dialettica tra favor veritatis in senso biologico ed attribuzione di responsabilità in ordine a processi generativi artificializzati, questo secondo principio prevale sul primo. Come leggiamo nella parte motiva, al paragrafo n. 3.2., “nel caso del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il divieto d’impugnare il riconoscimento è riferito a particolari situazioni, specificamente qualificate dal legislatore, e riveste carattere eccezionale. Esso è volto a sottrarre il destino giuridico del figlio ai mutamenti di una volontà che, in alcuni casi particolari e a certe condizioni, tassativamente previste, rileva ai fini del suo concepimento. È per questo stesso motivo che la legge speciale nega – sempre in via d’eccezione – il diritto di anonimato della madre (art. 9, comma 2, della legge n. 40 del 2004). Si tratta, dunque, di eccezioni rispetto al regime generale della filiazione e il carattere derogatorio si accentua nell’àmbito di una disciplina che connette effetti giuridicamente rilevanti a tecniche altrimenti espressamente vietate. Né possono essere equiparate la volontà di generare con materiale biologico altrui e la volontà di riconoscere un figlio altrui: nel primo caso, la volontà porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata; nel secondo caso, la volontà del dichiarante si esprime rispetto a una persona già nata”.

pronuncia_127_2020 Figlio riconosciuto falsamente